IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955,
n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale e'  riconosciuta  la
denominazione di origine del formaggio "Grana Padano";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981
concernente la commercializzazione di  formaggi  a  denominazione  di
origine e tipici in parti preconfezionate;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987
concernente  modificazioni  del  disciplinare   di   produzione   del
formaggio a denominazione di origine "Grana Padano";
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio Grana Padano intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n.  125,  sopra  citata,  una
integrazione  al  disciplinare  di  produzione  del  formaggio "Grana
Padano"  approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  ottobre  1955, n. 1269, relativamente alla estensione
della denominazione di origine medesima alla tipologia grattugiato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di  origine  e  tipiche  dei  formaggi  espresso nella
riunione del 4 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
41 del 18 febbraio 1991;
  Esaminate   le  istanze  e  controdeduzioni  avverso  l'avviso  del
comitato nazionale tutela delle denominazioni di  origine  e  tipiche
dei formaggi di cui al predetto comma, presentate da una associazione
di  categoria  e da una ditta privata, anche attraverso una ulteriore
consultazione del comitato medesimo il quale ha  confermato  peraltro
il proprio precedente parere;
  Considerato  che  la  tipologia di formaggio grattugiato risponde a
precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato  medesimo
ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente
diritto  alla  denominazione  di origine "Grana Padano" permangono le
caratteristiche organolettiche e merceologiche  specifiche  di  detto
prodotto;
  Considerato   che   nella   richiesta  di  cui  sopra  e'  prevista
l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella  stessa  zona  di
produzione  del  formaggio  "Grana Padano", per cui possono ritenersi
non interrotte le metodologie di produzione tradizionali  e  connesse
alla zona medesima;
  Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la domanda di cui
trattasi;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" e' estesa
alla tipologia  grattugiato,  ottenuta  esclusivamente  da  formaggio
intero  avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi,
a  condizione  che  le  operazioni  di  grattugia  siano   effettuate
nell'ambito  della zona di produzione del formaggio medesimo e che il
confezionamento avvenga immediatamente  senza  nessun  trattamento  e
senza  aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le
caratteristiche organolettiche originarie.