IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale e' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Grana Padano"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 concernente la commercializzazione di formaggi a denominazione di origine e tipici in parti preconfezionate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987 concernente modificazioni del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Grana Padano"; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sopra citata, una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio "Grana Padano" approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, relativamente alla estensione della denominazione di origine medesima alla tipologia grattugiato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi espresso nella riunione del 4 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991; Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso l'avviso del comitato nazionale tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di cui al predetto comma, presentate da una associazione di categoria e da una ditta privata, anche attraverso una ulteriore consultazione del comitato medesimo il quale ha confermato peraltro il proprio precedente parere; Considerato che la tipologia di formaggio grattugiato risponde a precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato medesimo ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente diritto alla denominazione di origine "Grana Padano" permangono le caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche di detto prodotto; Considerato che nella richiesta di cui sopra e' prevista l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella stessa zona di produzione del formaggio "Grana Padano", per cui possono ritenersi non interrotte le metodologie di produzione tradizionali e connesse alla zona medesima; Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la domanda di cui trattasi; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" e' estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.